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ITER AQUILEIENSE - Cammino Celeste -
Statuto dell'associazione ITER AQUILEIENSE
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Art. 2 - L'Associazione si propone lo scopo prioritario di curare, gestire e promuovere, in tutte le forme, in tutti i luoghi e con tutti gli strumenti, il pellegrinaggio fra Aquileia ed il Monte Lussari, nel percorso denominato "La Via Celeste", nonché di mettere in rete tale itinerario, anche nella sua dimensione storica, cultuale, spirituale, sociale, economica, sia con le reti di pellegrinaggio europee che transitano nel Friuli Venezia Giulia che con i soggetti che, in tutto il mondo, si occupano della cultura e della spiritualità dei pellegrinaggi. Art. 3 - L'Associazione potrà collegarsi nelle forme più opportune con ogni e qualsiasi altra Associazione, Cooperativa, Impresa, Ente pubblico e/o privato, Organizzazione, purché operanti in ottemperanza ai principi di cui al precedente art. 1, per poter compiutamente realizzare i propri scopi sociali.
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Presidente;
L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI: Art. 5
- L'Assemblea Generale elegge, con voto segreto ed a maggioranza semplice:
a) il Presidente; Art. 6 - Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Presidente una volta all'anno entro il primo trimestre. L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata:
- allorquando il Presidente lo ritenga opportuno; In questi ultimi due casi, il Presidente deve procedere alla convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta: in caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro tali termini, l'Assemblea potrà essere convocata dal Revisore dei Conti entro ulteriori dieci giorni dal termine suindicato.
In caso
di ulteriore mancata convocazione da parte del Revisore dei Conti, i richiedenti
potranno provvedere alla convocazione diretta dell'Assemblea, con almeno cinque
giorni di preavviso. Art. 7 - Le Assemblee devono essere convocate con invito scritto e personale, inviato a tutti i Soci Ordinari presso i recapiti dagli stessi forniti, almeno dieci giorni prima della data fissata, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Esse sono valide, in prima convocazione, qualora sia presente la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, che potrà essere convocata almeno dopo un'ora della prima, qualsiasi sia il numero dei presenti. Esse
deliberano validamente a maggioranza assoluta dei presenti, che esprimeranno il
loro voto, di norma, salvo diverse determinazioni di volta in volta assunte
dall'Assemblea stessa, con il sistema dell'alzata di mano. Art. 8
- Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci Ordinari regolarmente iscritti.
Ogni Socio Ordinario, sia esso persona fisica o persona giuridica, ha diritto ad
un solo voto. I Soci Ordinari aventi diritto al voto possono farsi rappresentare
nell'Assemblea soltanto da un altro Socio Ordinario avente diritto al voto,
mediante delega scritta. Ciascun Socio Ordinario può ricevere una sola delega.
Art. 9
- L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente
dell'Associazione o, in mancanza, da altro Socio Ordinario designato
dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante
e - se necessario - due scrutatori. Art.
10 - L'Assemblea Generale Ordinaria:
a) approva il bilancio e stabilisce, annualmente, l'ammontare delle quote
sociali;
IL PRESIDENTE
Art.
12 - AI Presidente sono altresì attribuiti compiti di generale
amministrazione dell'Associazione, quali:
a) la redazione del bilancio;
state attribuite funzioni amministrative, sulla scorta degli indirizzi
Assembleari;
personale, sulla scorta degli indirizzi Assembleari; Art.
13 - Il Presidente può nominare tra i Soci Ordinari un Segretario, con
funzioni di gestione amministrativo-contabile dell'Associazione: esso dura in
carica per la stessa durata del mandato del Presidente stesso. Il Presidente può altresì demandare, congiuntamente o disgiuntamente, per periodi non superiori alla durata del mandato del Presidente stesso, ad uno o più Soci Ordinari, per atti singoli o per incarichi periodici, parte delle proprie attribuzioni e poteri, delegando ad essi parte dei propri compiti ed attribuzioni, stabilendone con atto scritto la durata e la natura.
IL
REVISORE DEI CONTI Art.
14 - Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea Generale tra i Soci
Ordinari. Esso esercita il controllo sulla contabilità sociale, verifica le
situazioni di cassa e patrimoniali e rivede il bilancio. Esso può chiedere al
Presidente la convocazione dell'Assemblea Generale, nei termini di cui al
precedente art. 6. Dura in carica il medesimo periodo del Presidente ed è
rieleggibile.
I SOCI
Art.
15 - L'Associazione si compone di Soci, suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori; Art.
16 - I Soci Fondatori, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo
dell'Associazione, hanno le stesse prerogative e facoltà dei Soci Ordinari, come
descritte nel presente articolo, ma sono esonerati dal pagamento delle quote
associative. I Soci
Ordinari sono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, all'unanimità, con
votazioni rese per schede segrete. Possono diventare Soci Ordinari
dell'Associazione sia persone fisiche che giuridiche, comunque costituite,
purché il loro operato rientri nei principi indicati all'art. 1. Possono aderire
all'Associazione, quali Soci Ordinari, anche Enti o Associazioni il cui operato
sia in sintonia con i principi evidenziati all'art. 1 del presente statuto. I Soci Ordinari partecipano attivamente alla vita dell'Associazione, prestando, in modi e forme determinati dal Presidente, sulla scorta degli indirizzi Assembleari, la propria opera, pratica e/o intellettuale, per la realizzazione dei progetti inerenti alle attività sociali. I Soci Ordinari possono, su delibera del Presidente ed in termini e modalità dallo stesso stabiliti, essere rimborsati per le spese sostenute nell'espletamento di iniziative sociali e/o compensati per il lavoro svolto.
I Soci
Ordinari sono tenuti al pagamento delle quote associative, nella misura
stabilita dall'Assemblea Generale. Hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale
e sono eleggibili nelle cariche sociali. Art. 17 - I Soci Aggregati sono coloro che fruiscono delle attività e dei servizi posti in essere dall'Associazione, pur non partecipando alla vita istituzionale della medesima. Tali soci pagano le quote associative, nella misura, nei termini e nelle modalità stabiliti dall'Assemblea Generale per i Soci Ordinari. Possono
essere Soci Aggregati sia persone fisiche che giuridiche, comunque costituite.
Possono aderire all'Associazione, quali Soci Aggregati, anche Enti o
Associazioni il cui operato sia in sintonia con i principi evidenziati all'art.
1 del presente statuto. Art.
18 - L'esame, l'accoglimento o la reiezione delle istanze di iscrizione dei
Soci Aggregati spettano al Presidente. Sottoscrivendo l'istanza di associazione
il candidato Socio Aggregato si impegna ad accettare il presente statuto, a
sostenere l'attività dell'Associazione, ad incrementare la sua affermazione. Art.
19 - L'adesione all'Associazione comporta:
a) il mantenimento di una condotta improntata sulla solidarietà verso
l'Associazione ed i suo componenti; Art. 20 - I Soci hanno altresì diritto di utilizzare direttamente le attività ed i servizi dell'Associazione. Non vi sono limiti di età per essere ammessi come Soci Aggregati. L'età minima per essere ammessi quali Soci Ordinari è di anni diciotto. Gli incarichi sociali e/o operativi potranno comunque essere ricoperti solamente da Soci Ordinari maggiorenni.
Tutte le comunicazioni che il Sodalizio effettua al Socio si considerano legalmente avvenute e ricevute quando sono state indirizzate all'ultimo domicilio indicato dal Socio o all’ultimo indirizzo telematico fornito. Lo scioglimento del rapporto sociale può verificarsi per recesso, esclusione, morte. I recessi
e le esclusioni dovranno essere accettati e, rispettivamente, disposte, con
motivata causa, dall'Assemblea Generale, per i Soci Ordinari, e dal Presidente
per i Soci Aggregati. Gli elenchi dei Soci, dovranno essere aggiornati con
periodicità annuale. Art.
21 - I Soci sia Ordinari che Aggregati devono comunque comunicare
all'Associazione, i secondi all'atto di inoltro dell'istanza di iscrizione:
nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio,
codice fiscale, eventuale indirizzo di posta elettronica. Per le persone
giuridiche o assimilate: denominazione, sede, durata, oggetto dell'attività,
legale rappresentante, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, atto con cui
l'organismo statutariamente preposto autorizza l'adesione. I Soci, come sopra
individuati, con l'adesione all'Associazione autorizzano che tali dati vengano
utilizzati sia per finalità istituzionali del Sodalizio, che nell'ambito delle
iniziative dallo stesso poste in essere, in ottemperanza alla vigente normativa
di tutela della privacy.
4°Titolo
Art.
22 - Le entrate con le quali l'Associazione provvede alle proprie attività
sono:
a) quote sociali; Art.
23 - Il patrimonio sociale è indivisibile: esso è costituito da:
a) beni immobili o mobili acquisiti o acquistati per i fini istitutivi; Tali beni
dell'Associazione devono essere iscritti in appositi inventari. Art.
24 - L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il
trentuno dicembre dello stesso anno.
5°Titolo
Art.
25 - Il presente Statuto potrà essere modificato qualora le proposte di
modifica vengano approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Soci aventi diritto al voto presenti in un'Assemblea Generale dei Soci
espressamente convocata, purché siano presenti almeno i due terzi dei Soci
medesimi. Art.
26 - L'Associazione si riterrà sciolta definitivamente: a) quando lo scioglimento venga approvato, con votazione segreta, da tutti i Soci aventi diritto al voto, purché presenti almeno in numero di due terzi dei Soci medesimi, nel corso di una Assemblea Generale Straordinaria recante all'ordine
del giorno lo scioglimento dell'Associazione, convocata con conforme preavviso
di almeno trenta giorni; Art.
27 - Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, valgono le
norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.
Gorizia,
24 novembre 2008 Fatto,
letto e sottoscritto |
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